Art. 266 — Capitano di macchina
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[1]Capitano di macchina
[2]Per conseguire il titolo di capitano di macchina, occorrono i seguenti requisiti:
- 1)avere compiuto i ventitre anni di eta';
- 2)possedere il titolo di aspirante capitano di macchina;
- 3)avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere, inoltre, effettuato tre anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi oppure avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno sui piroscafi e uno su motonavi;
- 4)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il capitano di macchina puo':
- 1)imbarcare come ufficiale di macchina su navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi destinazione;
- 2)assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza e per qualsiasi destinazione, escluse quelle il cui comando e' riservato ai capitani superiori di lungo corso, a norma del secondo comma dell'art. 249;
- 3)assumere la direzione:
- a)degli impianti elettrici di bordo, di potenza erogata non superiore a duemila chilovatti, purche' abbia effettuato almeno un anno di navigazione al servizio di impianti elettrici, la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquanta chilovatti.
- b)degli impianti elettrici di bordo di potenza erogata superiore a duemila chilovatti, purche' abbia effettuato almeno due anni di navigazione come ufficiale adibito ai servizi elettrici di bordo su navi munite di impianti di potenza nomi inferiore a mille chilovatti calcolando tale potenza a norma della precedente lettera a). Gli ufficiali del genio navale, iscritti nei ruoli della Marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione stabiliti al n. 3) del primo comma del presente articolo. Il conseguimento del titolo di capitano di macchina legittima all'esercizio della professione marittima nei limiti e secondo le modalita' indicate nel presente articolo, ritenendosi a tale effetto valida la navigazione compiuta su navi militari. La cancellazione dai ruoli della Marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano di macchina. Qualora esigenze della navigazione lo richiedano puo' essere affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per le quali questa e' riservata in via normale al capitano superiore di macchina.
Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva