Art. 28 — Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza
Il concessionario e' obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva