Art. 290 — Ammissione agli esami orali
I candidati che superano le prove scritte, conseguendo il voto di sei decimi per ciascuna di esse, sono ammessi a sostenere gli esami orali e gli esperimenti pratici. I candidati sono informati della loro ammissione agli esami orali e agli esperimenti pratici; inoltre un elenco di essi, in ordine alfabetico, e' pubblicato nell'albo dell'ufficio che ha bandito il concorso.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva