Art. 292
[1](Risultato degli esami)
[2]I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell'esperimento pratico, sono dichiarati idonei.
Testo vigente dal 13 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva