Art. 293Verbale degli esami

Di tutte le operazioni svolte, delle deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato degli esami dei singoli candidati e' redatto, per ogni seduta, processo verbale che e' sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Al termine della sessione viene redatto altro processo verbale riassuntivo dei risultati degli esami.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art293 · fonte su Normattiva