Art. 17 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14
((Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il verbale e' redatto dal segretario ed e' sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario)). Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 2000, n.340
12con decorrenza dal 1 gennaio 2002
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva