Art. 300
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La velocita' delle navi nei casi previsti negli articoli 249 e 266 e' quella risultante alle prove. Ove tali prove non siano state effettuate, la velocita' e' quella, massima di navigazione, maggiorata di un coefficiente stabilito dall'autorita' marittima mercantile in relazione alle caratteristiche di ciascuna nave.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 25 agosto 2011 · versione 0 su Normattiva