Art. 309
Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti
Il numero d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. Tale numero e' preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione, stabilita dal ministro per la marina mercantile.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva