Art. 324Domanda per il rilascio dell'atto di nazionalita'

Per ottenere l'atto di nazionalita' il proprietario della nave deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente direzione marittima, corredandola dei documenti di cui all'articolo 315, nonche' del certificato della potenza dell'apparato motore da rilasciarsi dall'ufficio competente a norma delle leggi speciali e della quietanza di pagamento della tassa per il rilascio dell'atto di nazionalita'.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art324 · fonte su Normattiva