Art. 325
Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalita'
La direzione marittima compila l'atto di nazionalita' a norma dell'articolo 150 del codice e lo trasmette al l'ufficio di iscrizione della nave. L'ufficio d'iscrizione riporta sulla matricola l'indicazione della data e del numero dell'atto di nazionalita'; annota sull'atto stesso il numero di matricola nonche' le eventuali trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di stazza, consegna l'atto al proprietario o all'armatore o al comandante della nave. Se l'atto di nazionalita' riguarda navi provenienti da bandiera estera, l'autorita' marittima mercantile che lo rilascia ne informa l'autorita' doganale del luogo di iscrizione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva