Art. 336
Atti di nazionalita', e licenze di navi cancellate dai registri
L'atto di nazionalita' o la licenza delle navi cancellate dalle matricole o dai registri sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva