Art. 337Bandiera delle navi mercantili

La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza. La bandiera nazionale e' alzata all'asta di poppa, o all'estremita' del picco o dell'antenna di poppa. Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art337 · fonte su Normattiva