Art. 340 — Uso della bandiera da parte delle navi estere
Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonche' durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorita' marittima mercantile.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva