Art. 337
Bandiera delle navi mercantili
La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza. La bandiera nazionale e' alzata all'asta di poppa, o all'estremita' del picco o dell'antenna di poppa. Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva