Art. 356Annotazioni relative all'armamento e al disarmo

L'annotazione dell'armamento della nave si effettua all'atto dell'imbarco dell'equipaggio; quella del disarmo all'atto dello sbarco di tutto l'equipaggio. Il ruolo della nave in disarmo e' custodito dall'ufficio di Porto del luogo dove si trova la nave, per il periodo di validita' del ruolo stesso.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art356 · fonte su Normattiva