Art. 321Annotazione dell'armamento e del disarmo

Sulle matricole e sui registri d'iscrizione delle navi deve farsi annotazione dei dati relativi all'armamento e al disarmo con l'indicazione del luogo e della data, nonche', per le navi maggiori, del numero e della data del rilascio del ruolo d'equipaggio. Se l'armamento o il disarmo avviene in luogo diverso da quello dell'ufficio d'iscrizione della nave, l'ufficio del luogo ne avvisa quello competente e gli trasmette le notizie relative, affinche' siano eseguite le corrispondenti annotazioni nelle matricole o nei registri d'iscrizione.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art321 · fonte su Normattiva