Art. 358 — Firma delle annotazioni
Le annotazioni apposte sul ruolo di equipaggio e sulla licenza devono essere firmate dall'autorita' che le esegue.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le annotazioni apposte sul ruolo di equipaggio e sulla licenza devono essere firmate dall'autorita' che le esegue.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 353 — Fogli supplementari
Qualora, nel periodo di validita', sia necessario aggiungere al ruolo di equipaggio fogli supplementari, devono essere fatte sul ruolo stesso le opportune annotazioni. I fogli aggiunti devono portare il numero e la serie del ruolo al quale si riferiscono, il bollo…
Art. 122-bis — Modalita' delle annotazioni
Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a cio' delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della …
Art. 357 — Annotazioni relative alle persone arruolate
Relativamente all'indicazione di cui al n. 5 dell'articolo 170 del codice, il ruolo di equipaggio deve anche contenere, per ciascuna persona arruolata, il nome, il compartimento d'iscrizione e il numero di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la …
Art. 171 — Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio
Sul ruolo di equipaggio si annotano: 1) i contratti di assicurazione della nave; 2) le visite del Registro navale italiano per l'accertamento della navigabilita'; 3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi; 4) i dati relativi all'arrivo e alla partenza…
Art. 227 — Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza
… le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.…
Art. 33 — (L) Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art358 · fonte su Normattiva