Art. 227 c.nav. — Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva