Art. 359Ricostituzione del ruolo

Nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo di equipaggio l'ufficio che lo ha rilasciato deve provvedere alla ricostituzione del ruolo assumendo le necessarie infomazioni dall'armatore della nave e dalle autorita' marittime o consolari che abbiano effettuato movimenti sul ruolo stesso. Il ruolo cosi' ricostituito prende lo stesso numero di quello disperso o distrutto e deve essere inviato, per il deconto, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art359 · fonte su Normattiva