Art. 360 — Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo
L'autorita' che accerta la dispersione o la distruzione del ruolo ai termini dell'articolo 199 del codice deve darne notizia all'ufficio marittimo che lo ha rilasciato per i provvedimenti di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva