Art. 370
Giornale generale e di contabilita'
Il giornale generale e di contabilita', deve essere scritto dal comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal comandante stesso. Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 174, secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data:
- 1)la qualita' e la quantita' complessiva del carico;
- 2)le cause che hanno prodotto variazioni all'inventario di bordo;
- 3)l'inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti dai bordo per altra causa;
- 4)la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti;
- 5)il conto delle retribuzioni dovute alle persone dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa;
- 6)le azioni di merito compiute dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri;
- 7)le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell'equipaggio e ai passeggeri;
- 8)le riduzioni che per forza, maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri;
- 9)i prestiti contratti;
- 10)il pegno o la vendita delle cose caricate;
- 11)tutto cio' che concerne l'ufficio del comandante, che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che puo' dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva