Art. 382
Formalita' dell'arrivo in porto estero
Quando le formalita' indicate negli articoli 181 e 182 del codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perche' non esiste autorita' consolare e all'autorita' locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalita' stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una autorita' consolare italiana.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva