Art. 385 — Imbarco di merci vietate e pericolose
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 194 del codice, il comandante deve compilare processo verbale dei provvedimenti adottati, dai consegnarsi alla autorita' marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo. Il comandante del porto da' avviso all'autorita' doganale delle merci sbarcate con l'indicazione della localita' dove esse sono custodite.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva