Art. 393
Documenti da consegnare all'autorita' marittima o consolare
Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare:
- a)i processi verbali di cui agli articoli precedenti;
- b)gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta;
- c)il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze;
- d)il libretto di navigazione e gli altri documenti;
- e)un estratto del giornale generale e di contabilita'. L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva