Art. 401
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Le disposizioni speciali per la navigazione da diporto stabilite nel codice, nel presente regolamento, nonche' nelle leggi e nei regolamenti speciali, si applicano anche, quando non sia diversamente stabilito, alle navi non originariamente destinate al diporto per il tempo durante il quale sono utilizzate a tale scopo. La navigazione da diporto con le navi di cui ai precedente comma deve essere autorizzata dal comandante del porto.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva