Art. 405

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Le persone abilitate al comando e alla condotta di navi da diporto della navigazione marittima o della navigazione interna, a norma degli articoli 213 e 214 del codice, possano comandare e condurre tali navi, anche in zone delle acque interne e di acque marittime, diverse dalle zone di navigazione promiscua di cui all'articolo 4.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art405 · fonte su Normattiva