Art. 407 — Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni
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Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate possono essere comandate senza alcuna abilitazione, a norma del quarto comma dell'articolo 213 del codice, anche da coloro che non sono proprietari delle navi stesse e anche quando le navi non sono di proprieta' di associazioni nautiche. Per navi da diporto, agli effetti del precedente comma e dell'articolo 215 del codice, s'intendono anche le navi destinate al noleggio per diporto, Le piccole imbarcazioni a remi destinate a manifestazioni sportive o a diporto del bagnanti, comunemente denominate iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, sono esenti dall'obbligo della licenza.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva