Art. 409
Forma della dichiarazione di costruzione
La dichiarazione di costruzione deve essere fatta presso l'ufficio autorizzato a tenere il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione, nella cui circoscrizione viene eseguita la costruzione. La dichiarazione deve constare da processo verbale e, oltre i dati di cui all'articolo 233 del codice, deve contenere l'indicazione del nome e della quantita' del dichiarante, del tipo, delle caratteristiche e delle principali dimensioni della nave e del galleggiante, nonche' della data del presumibile inizio della costruzione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva