Art. 412 — Ordine di sospensione della costruzione
L'ordine di sospensione della costruzione di una nave o di un galleggiante, nei casi previsti dall'articolo 236 del codice, deve essere notificato, a mezzo di un agente dell'autorita' marittima mercantile, al costruttore a cura dell'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di costruzione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva