Art. 1182 c.nav. — Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave
E' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato:
- 1)chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
- 2)chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
- 3)chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;
- 4)chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243;
- 5)il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva