Art. 430
Custodia di libretti di navigazione
I libretti di navigazione dei marittimi arruolati sono consegnati dall'autorita' marittima mercantile al comandante della nave e da questi custoditi. All'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorita' marittima mercantile che li restituisce agli interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva