Art. 439
Annotazione della dichiarazione di accettazione dell'arruolato
Se il marittimo da arruolare non e' in condizione di firmare il contratto, l'ufficiale rogante, accertata la identita' del marittimo in base al libretto di navigazione, annota sul contratto la dichiarazione di accettazione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva