Art. 44 — Norme di sicurezza
Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva