Art. 440 — Raccolta e conservazione dei contratti di arruolamento
Gli originali dei contratti di arruolamento sono annualmente raccolti in volumi e sono conservati nell'archivio dell'ufficio. Le copie autentiche dei contratti di arruolamento sono conservate fra i documenti di bordo.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva