Art. 442
Nota dei depositi
L'autorita' marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio, nonche' per le spese di cura, deve trasmettere al ministero della marina mercantile una nota documentata relativa a ciascun deposito liquidato.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva