Art. 445
Prosecuzione del viaggio a cura dell'autorita' marittima
Le autorita' - marittime mercantili alle quali siano inviati marittimi rimpatriati non provvisti dei mezzi necessari per la prosecuzione del viaggio di destinazione, curando l'inoltro dei marittimi stessi a norma dell'articolo 441.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva