Art. 454 — Assunzione del ricupero da parte dell'autorita' marittima
L'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 507 del codice deve essere affisso nell'albo dell'ufficio compartimentale, nonche', quando si tratta di relitti di notevole entita', pubblicato nel giornale degli annunzi legali e deve essere trasmesso a tutti i compartimenti per la affissione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva