Art. 450 — Autorizzazione per l'esecuzione del ricupero
Il capo del compartimento, prima di dare l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di ricupero, richiede a colui che intende effettuarle una dichiarazione scritta indicante:
- a)il termine entro cui saranno iniziate le operazioni di ricupero;
- b)il termine entro cui ritiene che le operazioni stesse possano essere portate a compimento ed i mezzi con i quali si intende effettuare il ricupero;
- c)l'assunzione a proprio carico delle spese occorrenti per il ricupero;
- d)l'assunzione dell'obbligo di rimuovere i relitti di venuti d'intralcio alla navigazione salva l'applicazione dell'articolo 73 del codice;
- e)l'elezione del domicilio legale nei comune dove ha sede l'ufficio compartimentale. Ricevuta la dichiarazione, il capo del compartimento, dopo gli eventuali accertamenti, fissa il termine entro cui devono essere portate a compimento le operazioni di ricupero; il termine stesso deve essere prorogato per fondiari motivi. Qualora entro il termine stabilito le operazioni non siano portate a compimento, il capo del compartimento puo' revocare l'autorizzazione. L'autorizzazione e la revoca sono rese note agli interessati nelle forme prescritte dai commi primo e terzo dell'articolo 448 e sono comunicate all'autorita' doganale. Qualora si proceda ai ricupero in spazi acquei che siano da mantenere integralmente sgombri per la sicurezza della navigazione, i ricuperatori debbono depositare le cose ricuperate sotto la vigilanza dell'ufficio di porto locale ovvero dell'autorita' doganale e non ne possono disporre, salva la prestazione di una congrua cauzione, fino a quando non sia del tutto sgombrato lo spazio acquaceo in cui si procede al ricupero.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva