Art. 46
Parere del genio civile
Sulla domanda di concessione deve essere sentito l'ufficio del genio civile, che nell'esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumita' e all'osservanza, delle norme di sicurezza.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva