Art. 465
Inchiesta sommaria
L'autorita' marittima mercantile o quella, consolare che procede all'inchiesta sommaria, deve compilare:
- 1)le risposte al questionario sul sinistro, formulate sul modello approvato dal ministro per la marina mercantile, in base ai documenti di bordo e alle prime dichiarazioni del comandante della nave;
- 2)il rapporto riassuntivo del sinistro, in base ai risultati delle indagini eseguite, nonche', quando gli elementi raccolti lo rendono possibile, il parere sulle circostanze e sulle cause del sinistro. Il rapporto deve essere corredato da uno schizzo della zona ove avvenne il sinistro e delle eventuali manovre eseguite dalle navi, nonche', ove del caso, di fotografie e di rilievi;
- 3)l'elenco dei componenti dell'equipaggio della nave con l'indicazione delle generalita', del numero di matricola e dell'ufficio d'iscrizione;
- 4)l'elenco delle persone presenti al sinistro con la indicazione delle generalita' e della residenza. Gli elenchi di cui ai numeri 3 e 4 sono formati nei casi in cui la natura e l'entita' del sinistro lo richiedano. L'autorita' inquirente deve trasmettere all'autorita' competente a disporre l'inchiesta formale il processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 578 del codice, i documenti indicati nel primo comma del presente articolo e un estratto del giornale nautico nella parte relativa al sinistro o, in difetto, la copia del rapporto del comandante della nave sul sinistro.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva