Art. 474Inchiesta in caso di sinistro di una nave straniera

Quando il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 579 del codice, l'inchiesta formale deve essere disposta qualora dal sinistro siano derivati danni a navi nazionali o ad opere portuali o ne sia comunque derivato impedimento alla navigazione o quando sia stabilito in convenzioni internazionali o sussistano condizioni di reciprocita'. Anche in tali casi, all'esame dell'equipaggio la commissione inquirente puo' procedere soltanto se il sinistro e' avvenuto nel mare territoriale, a norma del quarto comma dell'articolo 581 del codice.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art474 · fonte su Normattiva