Art. 579 c.nav. — Inchiesta formale
[1]L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro e' disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto puo' essere avvenuto per dolo o per colpa.
[2]Se l'autorita' competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.
[3]L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
[4]((Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualita' di membro della commissione inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee)).
[5]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 APRILE 2020, N. 37.
Testo vigente dal 11 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 109 su Normattiva