Art. 477 — Istituzione dell'elenco
Presso ogni corte d'appello il cui distretto confina con il mare, e' istituito uno speciale elenco di liquidatori d'avarie. A tale elenco e ai liquidatori in esso iscritti si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in quanto non modificati dal seguente articolo.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva