Art. 25
Istituzione e formazione dell'albo
[1]Presso ogni tribunale e' istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.
[2]L'albo e' diviso in categorie secondo i rami delle attivita' economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.
[3]In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.
[4]Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva