Art. 480
Determinazione del giorni di udienza
Le udienze di trattazione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il comandante di porto stabilisce con decreto al principio di ogni anno; nei casi di urgenza possono, su istanza dell'interessato, essere fissate udienze speciali.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva