Art. 484
Rinvio delle parti avanti il collegio
Il presidente del tribunale, se non sono depositati nel termine i documenti indicati dal terzo comma dell'articolo 621 del codice, e se non e' presentata istanza di proroga del termine nell'ipotesi in cui non e' depositata insieme con la domanda di limitazione la dichiarazione di valore, rimette le parti avanti il collegio.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva