Art. 486Cessione dei proventi

Insieme con l'istanza di autorizzazione alla cessione dei proventi, di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare nelle forme dei depositi giudiziari i proventi gia' esatti, i documenti e l'approssimativo importo delle spese necessarie per l'esazione di quelli non ancora riscossi. Il giudice designato, se accoglie l'istanza, consegna i documenti e fa versare un acconto per spese, da prelevarsi sull'importo depositato dall'armatore, al liquidatore, il quale provvede all'esazione dei proventi nel termine stabilito. Le somme corrispondenti ai proventi esatti dal liquidatore sono immediatamente depositate dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari: il giudice designato dispone che sia dato avviso dei depositi ai creditori ipotecari, se questi hanno diritto alla distribuzione. Il liquidatore non puo' esercitare la ritenzione sulle somme riscosse per il compenso e per le spese, ma puo' chiederne la liquidazione al giudice designato, il quale vi provvede con decreto, che costituisce titolo esecutivo contro l'armatore per l'eccedenza sulle somme preventivamente depositate. Il liquidatore esegue la esazione a rischio e pericolo dell'armatore.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art486 · fonte su Normattiva