Art. 49Ispezioni

Gli stabilimenti e i depositi costieri devono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della commissione locale di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Ogni triennio si procede, da parte di detta commissione, a una visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo. Il ministro per la marina mercantile, d'accordo con quello per l'interno, puo' disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da una commissione composta nel modo prescritto dal secondo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art49 · fonte su Normattiva