Art. 498 — Sbarco d'autorita
Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 1235 del codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero sfornite di regolare passaporto. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il procuratore della Repubblica.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva