Art. 163Presentazione dell'arrestato per la convalida

1. Nel caso previsto dall'articolo ((558)) comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.

Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art163 · fonte su Normattiva