Art. 163 — Presentazione dell'arrestato per la convalida
1. Nel caso previsto dall'articolo ((558)) comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva